STATUTO COMUNALE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Capo 1

Principi generali e configurazione giuridica

 

Art.1

Principi fondamentali

 

            1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Barbarano Vicentino, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato e della Regione, in attuazione della Legge 8.6.1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni e integrazioni.

 

            2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi Regolamenti.

           

 

Art.2

Finalità e Obiettivi dell’Azione Comunale

 

1. Il Comune di Barbarano Vicentino promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, garantisce la qualità della vita ai singoli cittadini ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

           

2. Il Comune riconosce i valori della propria storia espressi nelle tradizioni, nella lingua, nella cultura, nella religione animata da realtà parrocchiali, nella solidarietà mutualistica, nel patrimonio storico e artistico, nell’ ambiente, nella originaria vocazione agricola e nelle altre realtà produttive radicate.

 

            3. Il Comune di Barbarano Vicentino persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’ amministrazione attiva dell’ ente.

 

4.      Il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) l’ affermazione dell’ uomo quale primario riferimento dell’ azione amministrativa, valorizzando la politica delle pari opportunità e il ruolo attivo della terza età;

b) la tutela della maternità e il sostegno della famiglia quale nucleo originario della società;

c) la formazione civile e morale della gioventù nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e nella vita sociale;

d) la promozione dei servizi sociali tradizionali di assistenza e cura integrati dall’ intervento del volontariato, riferiti alle situazioni di bisogno, con particolare attenzione alla difesa delle fasce sociali più deboli ed emarginate;

e) l’ apertura alle nuove forme di produttività nel rispetto della dimensione umana del lavoro e della tradizione agricolo-artigianale;

f) la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, quale bene insostituibile e valido strumento di formazione sociale della comunità;

g) la salvaguardia e il recupero architettonico e urbanistico nel centro storico, nei borghi e nelle corti agricole, nelle ville e nelle chiese storiche;

h) la tutela dell’ ambiente naturale dei Colli Berici e della pianura circostante, in particolare attraverso la partecipazione a piani di attuazione promossi da enti pubblici sovracomunali aventi per fine la tutela e la valorizzazione dei Colli Berici;

i) lo sviluppo della collaborazione sovracomunale con le convenzioni e gli accordi di programma tra enti e organismi strumentali pubblici, al fine di sostenere e realizzare una politica di area;

l) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

m) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’ impegno della cura e dell’ educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

n) rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

o) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

p) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

 

            5. Il Comune di Barbarano Vicentino, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

            A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

 

 

Art.3

Programmazione  e cooperazione

 

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’ apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Vicenza e con la regione Veneto.

 

 

Art.4

Popolazione

 

1. Sono cittadini del Comune di Barbarano i residenti nel territorio comunale e i non residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate nel Comune ed abbiano operato nell’ interesse della comunità di Barbarano Vic. ed a personalità anche non nate nel Comune che si siano distinte per alti meriti in campo nazionale ed internazionale.

 

 

 

Capo II

Identificazione del Comune

 

Art.5

Territorio e sede comunale

 

1. Il territorio Comunale è costituito dalla parte del suolo delimitato dal piano topografico nazionale con legge dello Stato e approvato dall’ Istituto Centrale di Statistica.

 

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 19,60 e confina con i Comuni di Arcugnano, Mossano, Rovolon, Albettone, Villaga e Zovencedo.

 

3. Il territorio Comunale comprende il capoluogo e le frazioni di Ponte di Barbarano e di San Giovanni in Monte, agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

 

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Barbarano che è il capoluogo. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche in sedi decentrate.

 

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In particolari circostanze e con adeguate motivazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, nell’ ambito del territorio comunale, pubblicizzando adeguatamente ai Cittadini la determinazione assunta.

 

6. All’ interno del territorio del Comune di Barbarano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’ insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

 

Art.6

Consiglio Comunale dei ragazzi

 

            1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’ elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

 

            2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’ Unicef.

 

            3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Art.7

Albo pretorio

 

            1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi indicati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

2.      La pubblicazione deve garantire l’ accessibilità, l’ integralità e la facilità di lettura.

 

3.      Il Segretario cura l’ affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo

comunale e, su attestazione di questo, certifica l’ avvenuta pubblicazione.

 

 

Art.8

Stemma e gonfalone

 

            1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Barbarano Vicentino e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo datato 9 febbraio 1935 e così descritto: “D’ azzurro, alla colomba d’ argento volante verso destra con un ramo d’ olivo al naturale nel becco”.

 

            2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o da chi lo sostituisce a norma di legge o di Statuto, si può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata come per legge.

 

4.      L’ uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 

 

 

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Capo I

Organi elettivi e loro attribuzioni

 

Art.9

Organi

 

            1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

 

            2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’attività svolta dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

 

            3. Il Sindaco è responsabile dell’ amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

 

            4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

 

Art.10

Deliberazioni degli organi collegiali

 

            1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’ apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’ azione da questi svolta.

 

            2. L’ istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

 

            3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

 

            4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

 

Art.11

Consiglio Comunale

 

            1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’ intera comunità, delibera l’ indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

 

            2. L’ elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

 

            3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

 

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’ arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’ organo consiliare.

 

5. Il Consiglio Comunale conforma l’ azione complessiva dell’ ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

 

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’ individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

 

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

 

Art.12

Sessioni e convocazione

 

            1. L’ attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

 

            2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’ approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

 

            3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’ eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

 

4. La convocazione del Consiglio e l’ ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei suoi consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

 

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’ avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 10 giorni dopo la prima.

 

6. L’ integrazione dell’ ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di  cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

 

7. L’ elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’ albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei Cittadini.

 

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

 

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

 

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

 

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si provvede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

 

 

Art.13

Linee programmatiche di mandato

 

            1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

 

            2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

 

            3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

            4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’ organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’ approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

 

Art.14

Validità delle deliberazioni

 

            1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

 

            2. Salvo i casi di astensione obbligatoria che comportano l’ allontanamento dalla sala, i Consiglieri che si astengono dalle votazioni si computano nel numero necessario per la validità della seduta, mentre non si computano nel numero dei votanti.

 

            3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla Legge o dallo Statuto.

 

            4. Quando la Legge o lo Statuto non richiedono maggioranze speciali, nelle elezioni o nomine di più persone risultano eletti o nominati coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

 

            5. Qualora la Legge o lo Statuto prevedono la rappresentanza delle minoranze e nella votazione tale rappresentanza, in tutto o in parte, non risulta eletta, sono proclamati eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti spettanti.

 

            6. Le elezioni possono avvenire anche sulla base di candidature formulate in elenchi e presentate al Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento che disciplina altresì le modalità della votazione.

 

 

Art.15

Commissioni

 

            1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

 

            2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’ oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

 

            3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

            4. Il regolamento per il funzionamento e l’ organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza (2/3) non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta in una seconda seduta e verranno approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

 

Art.16

Attribuzioni delle Commissioni

 

            1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’ esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’ organo stesso.

 

            2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’ esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

 

            3. Il regolamento disciplina l’ esercizio delle seguenti attribuzioni :

a)      la nomina del presidente della commissione che è riservata al Consiglio Comunale;

b)      le procedure per l’ esame e l’ approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate alle commissioni dagli organi del Comune;

c)      le forme per l’ esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell’ organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d)      i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, di indagini, di ricerche e di elaborazione di proposte.

 

 

Art.17

Consiglieri

 

            1. Lo stato giuridico, le dimissioni, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’ intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

 

            2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’ elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

 

            3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’ avvenuto accertamento dell’ assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’ art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’ avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 

 

Art.18

Diritti  e doveri dei Consiglieri

 

            1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

 

            2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

 

            3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’ espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’ attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’ adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’ organo, anche attraverso l’ attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.

 

            4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

 

Art.19

Gruppi consiliari

 

            1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’ indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

 

            2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

 

            3. E’ istituita, presso il Comune di Barbarano, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’ art. 13, comma 3, del presente statuto, nonché dall’ art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

 

            4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ impiegato addetto all’ ufficio segreteria del Comune.

 

            5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’ espletamento del proprio mandato.

 

            6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 

 

 

 

Capo II

La Giunta comunale

 

Art.20

Giunta Comunale

 

            1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’ efficienza.

            2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ ente nel quadro degli indirizzi generali e, in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’ attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 

            3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

 

Art.21

Composizione

 

            1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 6 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

 

 

Art.22

Nomina

 

            1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

 

            2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

 

            3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

 

            4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

 

Art.23

Funzionamento della Giunta

 

            1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’ attività degli assessori e stabilisce l’ ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

 

            2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

 

            3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compreso il Sindaco.

 

            4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

 

Art.24

Competenze

 

            1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’ amministrazione del Comune e compie gli atti che ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

 

            2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

            3. La Giunta, in particolare, nell’ esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)      propone al Consiglio i regolamenti;

b)      approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)      elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)      assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)      modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)        nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)      concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a enti e persone sulla base dei criteri adottati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale;

h)      approva i regolamenti sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)        nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j)        dispone l’ accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

k)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ ufficio comunale per le elezioni, cui è ammesso l’ accertamento delle irregolarità del procedimento;

l)        esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m)    approva gli accordi di contrattazione decentrata:

n)      decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ ente;

o)     fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’ apparato, sentito il direttore generale;

p)      determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)      approva il Peg su proposta del direttore generale, qualora nominato.

 

 

Capo III

Il Sindaco

 

Art.25

Sindaco

 

            1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della  carica.

 

            2. Egli rappresenta il Comune ed è l’ organo responsabile dell’ amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesso al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’ esecuzione degli atti.

 

            3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’ espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’ attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

 

            4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

 

            5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

 

            6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ ufficio.

 

 

Art.26

Attribuzioni di amministrazione

 

            1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’ organo responsabile dell’ amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a)      dirige e coordina l’ attività politica e amministrativa del Comune nonché l’ attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)      promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall’ art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d)      adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)      nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’ apposito albo;

f)        conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali a quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive verificabili.

 

 

Art.27

Attribuzioni di vigilanza

 

            1. Il Sindaco nell’ esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’ acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

 

            2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’ intera attività del Comune.

 

            3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

 

Art.28

Attribuzioni di organizzazione

 

1.      Il Sindaco nell’ esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d)  propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

 

 

Art.29

Vicesindaco e Assessori

 

            1. Il Vicesindaco è l’ assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’ esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento di quest’ ultimo.

 

            2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ ordine di anzianità, dato dall’ età.

 

            3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’ albo pretorio.

 

            4. Gli Assessori Comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

 

            5. Il Sindaco incarica singoli Assessori di curare determinati settori omogenei dell’attività della Giunta.

 

            6. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza.

 

            7. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

 

 

Art.30

Mozioni di sfiducia

 

            1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 

            2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

            3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

Art.31

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

 

            1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

 

            2. L’ impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’ impedimento.

 

            3. La procedura per la verifica dell’ impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’ assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

 

            4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’ impedimento.

 

            5.Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

 

 

Capo IV

Disposizioni Comuni

 

Art. 32

Astensione Obbligatoria

 

            1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al 4° grado.

 

            2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

 

            3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

 

            4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

 

 

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DIRITTI DEI CITTADINI

 

Capo I

Partecipazione e associazionismo

 

Art.33

Principi generali

 

            1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei Cittadini, singoli od associati, all’attività dell’ ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’ imparzialità e la trasparenza.

 

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’ incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini di intervenire nel procedimento amministrativo.

 

            3. Ai Cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

 

 

 

Capo II

Associazionismo e volontariato

 

Art.34

Associazionismo

 

            1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

 

            2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate,  registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

 

            3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’ associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

 

            4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

 

5.      Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

 

6.      Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 

 

Art.35

Diritti delle Associazioni

 

            1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato,  di accedere ai dati di cui è in possesso l’ amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ ente nel settore in cui esso opera.

 

            2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’ acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

 

 

 

 

Art.36

Contributi alle Associazioni

 

            1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’ attività associativa.

 

            2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

 

            3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

 

            4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e iscritte nell’ apposito albo regionale, l’ erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

 

            5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’ impiego.

 

 

Art.37

Volontariato

 

            1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ ambiente.

 

            2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

 

            3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’ interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’ aspetto infortunistico.

 

 

 

Capo III

Modalità di partecipazione

 

Art.38

Consultazioni

 

            1. L’ amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’ attività amministrativa.

 

            2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.39

Petizioni

 

            1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’ amministrazione per sollecitarne l’ intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

 

            2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’ amministrazione.

 

            3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’ organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

 

            4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l’ organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

 

            5. Il contenuto della decisione dell’ organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

 

            6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

 

 

Art.40

Proposte

 

            1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’ adozione di atti amministrativi di competenza dell’ ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’ atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’ organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

 

            2. L’ organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

 

            3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

 

 

Art.41

Referendum

 

            1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

 

            2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)      Statuto Comunale;

b)      Regolamento del Consiglio Comunale;

c)      piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

 

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

 

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’ oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

 

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

 

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’ oggetto della stessa.

 

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

 

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

 

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

 

Art.42

Accesso agli atti

 

            1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’ Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

 

            2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

 

            3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’ interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

 

            4. In caso di diniego da parte dell’ impiegato o funzionario che ha in deposito l’ atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

 

            5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’ atto richiesto.

 

            6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’ esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

 

Art.43

Diritto di informazione

 

            1. Tutti gli atti dell’ amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

 

            2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’ atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie IV Novembre, Vittorio Veneto, Crispi, Mezzana, S. Pancrazio, nelle piazze Roma, Breganzato e degli Alpini e località  S.Giovanni.

 

            3. L’ affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’ avvenuta pubblicazione.

 

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